1. È istituito, d'intesa con la regione Sicilia, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, il Parco nazionale geominerario delle Zolfare di Sicilia, di seguito denominato «Parco nazionale».
2. L'Ente Parco nazionale ha personalità di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
3. All'Ente Parco nazionale si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni. Conseguentemente, alla tabella, parte IV, allegata alla medesima legge n. 70 del 1975, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Ente parco nazionale geominerario delle Zolfare di Sicilia».
4. La delimitazione e la zonizzazione del territorio del Parco nazionale coincidono, in via provvisoria, con quanto stabilito dalla legislazione regionale vigente e, in particolare, dalla legge regionale 15 maggio 1991, n. 17, e successive modificazioni, con riferimento al Parco minerario Floristella-Grottacalda, in provincia di Enna, al museo regionale delle miniere istituito nella provincia di Caltanissetta nelle miniere di Gessolungo, La Grasta e Trabia-Tallarita e al museo regionale delle miniere di Agrigento con sedi in Ciavolotta e nella miniera-museo di Cozzo Disi. Fanno parte del territorio del Parco nazionale anche la riserva naturale orientata regionale di Monte Capodarso e Valle dell'Imera meridionale, che ha al suo interno le miniere di Trabonella e di Giumentaro, e la riserva naturale integrale regionale delle Maccalube di Aragona, istituite ai sensi della